Occorre precisare che:
- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare
- Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
Assimilazioni all’abitazione principale
- È assimilata all’abitazione principale, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- Con regolamento comunale è stata stabilita l’assimilazione ad abitazione principale (quindi esente dall’IMU) per l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
Sono state mantenute le seguenti agevolazioni:
- riduzione al 75% dell’IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato (vai alla pagina informativa su questo argomento);
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
- l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- oltre a quello concesso in comodato, il comodante può possedere nello stesso Comune un altro immobile, a condizione che sia adibito a propria abitazione principale e non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia.
Gli immobili soggetti all’imposta sono:
- i fabbricati
- le aree fabbricabili
- i terreni
A decorrere dall’anno d’imposta 2021 l’acconto dell’IMU deve essere calcolato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno precedente, con conseguente conguaglio all’atto del versamento del saldo.