Separazione e divorzio La richiesta può essere presentata presso: il comune di residenza di uno dei due coniugi;
il comune dove è stato celebrato il matrimonio;
il comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero. I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dei dati che viene rilasciato allo sportello di stato civile.
Entrambi i moduli possono essere: consegnati all'ufficio di stato civile;
trasmessi via email. Ai moduli deve essere allegata la copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile, una volta in possesso di tutti i documenti necessari, stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.Entrambi i coniugi, nel giorno prestabilito, dovranno presentarsi con un documento di identità valido per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di:- documento di identità valido;- tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati;
Nel caso di assistenza da parte di un interprete, siccome gli sposi non conoscono la lingua italiana, questi deve:- essere munito di documento identificativo valido;- prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nella data concordata con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti, anche in questa fase, da un interprete. Riconciliazione I coniugi che si erano separati giudizialmente o che avevano omologato la separazione consensuale potranno riconciliarsi con una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile con la quale manifestano la volontà di riconciliarsi.Viene richiesta presso: il comune dove fu celebrato il matrimonio;
il comune dove il matrimonio fu trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione;
risulta esclusa la competenza dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza attuale degli sposi, tranne che non coincida con quello della celebrazione o di residenza al momento dell'evento.
Separazione e divorzio
La richiesta può essere presentata presso:
- il comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dei dati che viene rilasciato allo sportello di stato civile.
Entrambi i moduli possono essere:
- consegnati all'ufficio di stato civile;
- trasmessi via email.
Ai moduli deve essere allegata la copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile, una volta in possesso di tutti i documenti necessari, stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Entrambi i coniugi, nel giorno prestabilito, dovranno presentarsi con un documento di identità valido per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
- Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di:
- documento di identità valido;
- tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati; - Nel caso di assistenza da parte di un interprete, siccome gli sposi non conoscono la lingua italiana, questi deve:
- essere munito di documento identificativo valido;
- prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nella data concordata con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti, anche in questa fase, da un interprete.
Riconciliazione
I coniugi che si erano separati giudizialmente o che avevano omologato la separazione consensuale potranno riconciliarsi con una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile con la quale manifestano la volontà di riconciliarsi.
Viene richiesta presso:
- il comune dove fu celebrato il matrimonio;
- il comune dove il matrimonio fu trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione;
- risulta esclusa la competenza dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza attuale degli sposi, tranne che non coincida con quello della celebrazione o di residenza al momento dell'evento.