Concludere un accordo di separazione, divorzio o riconciliazione

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la legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere di fronte all'ufficale di stato civile del Comune un accordo di separazione, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Descrizione

La separazione è un istituto giuridico previsto dal Codice Civile. Essa determina la sospensione di alcuni doveri nascenti dal matrimonio come l'obbligo di fedeltà e la coabitazione.
La riconciliazione è, invece, la riappacificazione di due coniugi già separati.

L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n. 162/2014 che prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo consensuale di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune.
 
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa e l'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale né può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Per l'avvio della pratiche è necessario richiedere appuntamento.

A chi è rivolto

I coniugi possono scegliere di separarsi di fronte all'ufficiale di stato civile solo quando: non vi siano figli della coppia minorenni; non vi siano figli della coppia maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La riconciliazione può essere richiesta dai coniugi che si erano separati giudizialmente o che avevano omologato la separazione consensuale.

I coniugi possono scegliere di separarsi di fronte all'ufficiale di stato civile solo quando:

  • non vi siano figli della coppia minorenni;
  • non vi siano figli della coppia maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
La riconciliazione può essere richiesta dai coniugi che si erano separati giudizialmente o che avevano omologato la separazione consensuale.

Come fare

Separazione e divorzio  La richiesta può essere presentata presso: il comune di residenza di uno dei due coniugi; il comune dove è stato celebrato il matrimonio; il comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero. I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dei dati che viene rilasciato allo sportello di stato civile. Entrambi i moduli possono essere: consegnati all'ufficio di stato civile; trasmessi via email. Ai moduli deve essere allegata la copia dei documenti di identità in corso di validità. L'ufficiale di stato civile, una volta in possesso di tutti i documenti necessari, stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.Entrambi i coniugi, nel giorno prestabilito, dovranno presentarsi con un documento di identità valido per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di:- documento di identità valido;- tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati; Nel caso di assistenza da parte di un interprete, siccome gli sposi non conoscono la lingua italiana, questi deve:- essere munito di documento identificativo valido;- prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nella data concordata con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti, anche in questa fase, da un interprete.  Riconciliazione I coniugi che si erano separati giudizialmente o che avevano omologato la separazione consensuale potranno riconciliarsi con una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile con la quale manifestano la volontà di riconciliarsi.Viene richiesta presso: il comune dove fu celebrato il matrimonio; il comune dove il matrimonio fu trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione; risulta esclusa la competenza dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza attuale degli sposi, tranne che non coincida con quello della celebrazione o di residenza al momento dell'evento.

Separazione e divorzio 


La richiesta può essere presentata presso:

  • il comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dei dati che viene rilasciato allo sportello di stato civile.

Entrambi i moduli possono essere:

  • consegnati all'ufficio di stato civile;
  • trasmessi via email.

Ai moduli deve essere allegata la copia dei documenti di identità in corso di validità.

L'ufficiale di stato civile, una volta in possesso di tutti i documenti necessari, stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Entrambi i coniugi, nel giorno prestabilito, dovranno presentarsi con un documento di identità valido per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.

  • Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di:
    - documento di identità valido;
    - tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati;
  • Nel caso di assistenza da parte di un interprete, siccome gli sposi non conoscono la lingua italiana, questi deve:
    - essere munito di documento identificativo valido;
    - prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nella data concordata con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti, anche in questa fase, da un interprete.
 

Riconciliazione


I coniugi che si erano separati giudizialmente o che avevano omologato la separazione consensuale potranno riconciliarsi con una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile con la quale manifestano la volontà di riconciliarsi.
Viene richiesta presso:

  • il comune dove fu celebrato il matrimonio;
  • il comune dove il matrimonio fu trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione;
  • risulta esclusa la competenza dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza attuale degli sposi, tranne che non coincida con quello della celebrazione o di residenza al momento dell'evento.

Cosa serve

Occorre prendere appuntamento con l'uo di Stato Civile e presentarsi con i documenti richiesti dalla procedura.

Occorre prendere appuntamento con l'uo di Stato Civile e presentarsi con i documenti richiesti dalla procedura.

Cosa si ottiene

l'accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio valido per tutti gli effetti di legge

l'accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio valido per tutti gli effetti di legge
Tempi e scadenze

secondo quanto specificato dalla procedura

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

la pratica di separezione/divorzio o riconciliazione prevede un costo di € 16.00, da pagare in contanti al primo incontro.

Ultimo aggiornamento: 11 Novembre 2024, 10:14