Descrizione
L'accesso civico, semplice e generalizzato, è disciplinato dagli art. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013 (a seguito delle modifiche recate dal d.lgs. n. 97 del 2016).
In particolare, l'accesso civico generalizzato è un istituto che contribuisce a ridefinire il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Dal modello di accesso documentale come strumento per il soddisfacimento di interessi privati, si è passati ad un nuovo modello di accesso finalizzato a promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso civico semplice
Diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni dati, informazioni e documenti nei casi in cui sia stata omessa la loro dovuta pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alle pubbliche amministrazioni.
Accesso civico generalizzato
Diritto di chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali la legge preveda un obbligo di pubblicazione. Si tratta di una tipologia di accesso che presenta analogie con il sistema anglosassone del c.d. FOIA (Freedom of information act).
In entrambi i casi non sussiste l'obbligo di motivazione per il richiedente.
- Altre forme di accesso
L'Ufficio relazioni con il pubblico - URP fornisce informazioni generali sul contenuto dei diritti di accesso e sulle modalità da seguire per l’inoltro delle istanze, rendendo disponibile la modulistica e verificando il rispetto dei tempi di risposta e, infine, assistendo i richiedenti nella definizione dell'oggetto delle istanze.