Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Aggiornamento: Tempestivo
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Aggiornamento: Tempestivo
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Aggiornamento: Semestrale
L’ente garantisce l’accesso civico a chiunque richieda:
documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);
dati o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).
Tale diritto di accesso è esercitabile nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto.
L’ufficio a cui presentare apposita richiesta è l’ufficio relazioni con il pubblico (URP), il quale trasmetterà dette richieste agli uffici competenti.
L’URP provvede, altresì, a redigere ed aggiornare un registro delle richieste di accesso civico semplice ed un registro delle richieste di accesso civico generalizzato.
Il rispetto dei limiti di cui all’art. 5-bis viene valutato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale si pronuncia in merito entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Nei casi di pronuncia favorevole, il comune di Cesano Maderno:
La richiesta di accesso civico, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, va presentata con una delle seguenti modalità
utilizzando uno dei seguenti moduli :