Descrizione
Dal 05.06.2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire un'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.
Regime patrimoniale
Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell’unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali. In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni.
Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
Il cognome
Viene data la possibilità di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche.
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per richiesta di scioglimento;
- per rettificazione di sesso.