Chiedere l'emissione della Carta di Identità Cartacea

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La carta d'identità cartacea è rilasciata solo in casi eccezionali e documentati, in sostituzione della carta d'identità elettronica.

Descrizione

 

La carta d'identità cartacea è rilasciata solo in casi eccezionali e documentati, in sostituzione della carta d'identità elettronica. Per avere informazioni sulla carta d’identità in formato elettronico, clicca qui. 

È il documento personale che attesta l’identità del cittadino e consente l'espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto. Sul sito della Polizia di Stato  puoi consultare, Stato per Stato, i documenti ritenuti validi per l'attraversamento delle frontiere.

Per i cittadini stranieri la carta d'identità rilasciata non è valida per l'espatrio.

I dati previsti per la carta d'identità sono:

  • fotografia del titolare;
  • generalità;
  • connotati;
  • firma del titolare.

 

Validità della documentazione rilasciata

  • 3 anni, per i minori di anni 3;
  • 5 anni, per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni;
  • 10 anni, per i cittadini maggiorenni.

 

Documenti collegati

Modulo Rilascio Carta d'Identità Cartacea

 

A chi è rivolto

Sono poche le eccezioni per richiedere il documento d'identità in formato cartaceo ed è il caso di: ·       cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero); ·       cittadini italiani e stranieri residenti che si trovano in uno stato di reale e documentata urgenza per motivi di: o   salute; o   viaggio; o   consultazione elettorale; partecipazione a concorsi o a gare pubbliche. La carta d’identità non deve essere sostituita nei casi di: ·    cambio di residenza con provenienza da un altro comune; ·    cambio di indirizzo all'interno del Comune; variazione dello stato civile. Cittadini italiani con residenza in altro comune In caso di gravi e comprovati motivi che impediscono di recarsi nel proprio comune di residenza, il comune di Cesano Maderno può rilasciare il documento d'identità dopo aver ricevuto autorizzazione dal comune di residenza del richiedente. Minori E' richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori o di un solo genitore purchè: sia presente un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, munito di un documento di identità in corso di validità; venga presentato un altro documento di identità del minore (passaporto o certificato di identità). Il documento deve essere valido e munito di fotografia che renda possibile il riconoscimento del minore. I minorenni non appartenenti all'Unione Europea devono essere titolari del permesso di soggiorno in corso di validità. In alternativa, il minore deve essere iscritto nel permesso di soggiorno di uno dei genitori. La qualità deve essere correttamente registrata in anagrafe. La carta d'identità è valida per l'espatrio solo: ·    per i minorenni che hanno cittadinanza italiana; se è stata rilasciata dichiarazione di assenso all'espatrio da parte dei genitori. Il documento per viaggiare è personale: passaporti e documenti di viaggio sono rilasciati come documenti individuali.I minori italiani non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori. Per il minore di 14 anni è possibile andare all'estero con la carta di identità solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Ecco perché la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai 14 anni può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Fino al compimento dei 14 anni il minore può recarsi all'estero senza accompagnamento solo se si verificano tutte le condizioni che seguono: ·     è affidato a una persona, a un ente o a una compagnia di trasporto; ·     è munito di una dichiarazione in cui viene menzionato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato; ·    la dichiarazione è stata rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione; la dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari.    

Sono poche le eccezioni per richiedere il documento d'identità in formato cartaceo ed è il caso di:

·       cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero);

·       cittadini italiani e stranieri residenti che si trovano in uno stato di reale e documentata urgenza per motivi di:

o   salute;

o   viaggio;

o   consultazione elettorale;

    • partecipazione a concorsi o a gare pubbliche.

La carta d’identità non deve essere sostituita nei casi di:

·    cambio di residenza con provenienza da un altro comune;

·    cambio di indirizzo all'interno del Comune;

  • variazione dello stato civile.

Cittadini italiani con residenza in altro comune

In caso di gravi e comprovati motivi che impediscono di recarsi nel proprio comune di residenza, il comune di Cesano Maderno può rilasciare il documento d'identità dopo aver ricevuto autorizzazione dal comune di residenza del richiedente.

Minori

E' richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori o di un solo genitore purchè:

  • sia presente un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, munito di un documento di identità in corso di validità;
  • venga presentato un altro documento di identità del minore (passaporto o certificato di identità). Il documento deve essere valido e munito di fotografia che renda possibile il riconoscimento del minore.

I minorenni non appartenenti all'Unione Europea devono essere titolari del permesso di soggiorno in corso di validità. In alternativa, il minore deve essere iscritto nel permesso di soggiorno di uno dei genitori. La qualità deve essere correttamente registrata in anagrafe.

La carta d'identità è valida per l'espatrio solo:

·    per i minorenni che hanno cittadinanza italiana;

  • se è stata rilasciata dichiarazione di assenso all'espatrio da parte dei genitori.

Il documento per viaggiare è personale: passaporti e documenti di viaggio sono rilasciati come documenti individuali.
I minori italiani non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori.

Per il minore di 14 anni è possibile andare all'estero con la carta di identità solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Ecco perché la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai 14 anni può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Fino al compimento dei 14 anni il minore può recarsi all'estero senza accompagnamento solo se si verificano tutte le condizioni che seguono:

·     è affidato a una persona, a un ente o a una compagnia di trasporto;

·     è munito di una dichiarazione in cui viene menzionato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato;

·    la dichiarazione è stata rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione;

  • la dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari.

 

 

Come fare

Come fare E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe ed essere in possesso della documentazione che attesti l'urgenza al rilascio. Minorenni I minorenni italiani possono ottenere la carta d'identità cartacea valida per l’espatrio solo con il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. I genitori e il minorenne devono recarsi agli sportelli dell’ufficio anagrafe e devono presentare: ·       la documentazione sopra specificata; il documento di identità valido di entrambi i genitori. È possibile inoltrare la richiesta anche in presenza di un solo genitore purché: ·       sia presente un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, munito di un documento di identità in corso di validità; ·       venga presentato un altro documento di identità del minore (passaporto o certificato di identità). Il documento deve essere valido e munito di fotografia che renda possibile il riconoscimento del minore; ·       venga presentato il modulo di assenso compilato dal genitore assente; venga allegata la fotocopia della carta d’identità del genitore assente (se si chiede la CIE valida per l'espatrio). Per i minorenni stranieri la carta d'identità non è valida per l’espatrio.   Appuntamento a domicilio Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza a ordini di clausura, ecc.), un suo delegato deve recarsi in Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi allo sportello. Il delegato dovrà fornire: ·       la carta di identità del titolare o un altro suo documento di riconoscimento; la sua fototessera. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare per il completamento della procedura. Rinnovo Di norma, la carta d'identità cartacea può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Il D.L. 76/2020 ha introdotto la possibilità di rinnovare le carte di identità cartacee e quelle elettroniche (versione 2007) anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza, al fine di favorire l'accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini, mediante l'utilizzo della CIE.  

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe ed essere in possesso della documentazione che attesti l'urgenza al rilascio.

Minorenni

I minorenni italiani possono ottenere la carta d'identità cartacea valida per l’espatrio solo con il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

I genitori e il minorenne devono recarsi agli sportelli dell’ufficio anagrafe e devono presentare:

·       la documentazione sopra specificata;

  • il documento di identità valido di entrambi i genitori.

È possibile inoltrare la richiesta anche in presenza di un solo genitore purché:

·       sia presente un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, munito di un documento di identità in corso di validità;

·       venga presentato un altro documento di identità del minore (passaporto o certificato di identità). Il documento deve essere valido e munito di fotografia che renda possibile il riconoscimento del minore;

·       venga presentato il modulo di assenso compilato dal genitore assente;

  • venga allegata la fotocopia della carta d’identità del genitore assente (se si chiede la CIE valida per l'espatrio).

Per i minorenni stranieri la carta d'identità non è valida per l’espatrio.

 

Appuntamento a domicilio

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza a ordini di clausura, ecc.), un suo delegato deve recarsi in Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi allo sportello.

Il delegato dovrà fornire:

·       la carta di identità del titolare o un altro suo documento di riconoscimento;

  • la sua fototessera.

Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare per il completamento della procedura.

Rinnovo

Di norma, la carta d'identità cartacea può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Il D.L. 76/2020 ha introdotto la possibilità di rinnovare le carte di identità cartacee e quelle elettroniche (versione 2007) anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza, al fine di favorire l'accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini, mediante l'utilizzo della CIE.

 

Cosa serve

Documenti da presentare: ·       altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente) o, in caso di rinnovo, carta d'identità precedente; ·       3 fotografie recenti a mezzo busto e a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili); ·       se il vecchio documento è stato smarrito, rubato o deteriorato in modo da non consentire l'identificazione e non si dispone di altro documento d'identità in corso di validità occorre anche la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identità ·       in caso di furto o smarrimento, la denuncia effettuata presso i Carabinieri o il Commissariato di Polizia; ·       in caso di deterioramento, l'originale deteriorato; altri documenti da portare per Cittadini non appartenenti all'Unione Europea: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.  

Documenti da presentare:

·       altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente) o, in caso di rinnovo, carta d'identità precedente;

·       3 fotografie recenti a mezzo busto e a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili);

·       se il vecchio documento è stato smarrito, rubato o deteriorato in modo da non consentire l'identificazione e non si dispone di altro documento d'identità in corso di validità occorre anche la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identità

·       in caso di furto o smarrimento, la denuncia effettuata presso i Carabinieri o il Commissariato di Polizia;

·       in caso di deterioramento, l'originale deteriorato;

  • altri documenti da portare per Cittadini non appartenenti all'Unione Europea: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.

 

Cosa si ottiene

Emissione di carta di identità cartacea

Emissione di carta di identità cartacea
Tempi e scadenze

Ai cittadini che si rivolgono direttamente all'ufficio anagrafe, la carta d'identità viene rilasciata immediatamente allo sportello.

Ai cittadini residenti all'estero che si rivolgono agli uffici consolari, la carta d'identità viene rilasciata entro tre giorni.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Costi

Il rilascio della carta d'identità è soggetto, in tutti i casi, al pagamento del diritto fisso di € 5,16 e del diritto di segreteria di € 0,26, per un importo totale di € 5,42.

In caso di smarrimento il diritto fisso è dovuto in misura doppia.

Il pagamento si può effettuare direttamente allo sportello in contanti o con bancomat.

 

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012;
  • Circolare Ministero Interno n.23/2010;
  • D.P.R n.649 del 6 agosto 1974;
  • Legge n.1185 del 21 novembre 1967.

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2024, 18:07