In caso di versamento non dovuto o effettuato in misura superiore, il contribuente, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, riceverà il rimborso dall'Agenzia delle entrate, così come stabilito dall'articolo 2 del Decreto del ministero dell'economia e finanze del 26 aprile 2013:
Art. 2 Modalità di erogazione dei rimborsi
1. L'Agenzia delle entrate provvede ad erogare ai beneficiari i rimborsi di cui all'art. 1 con le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 e sulla base del domicilio fiscale risultante nell'Anagrafe tributaria come valido alla data del 31 dicembre dell'anno d'imposta a cui si riferiscono, prelevando le relative somme dalla contabilità speciale di nuova istituzione intestata all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 3, comma 2.
Nel caso in cui l'addizionale sia stata versata ad un comune diverso da quello di residenza, è possibile rimediare all'errore applicando quanto disposto dal comma 724 dell'articolo 1 della legge 147/2013 (facoltà estesa a tutti i tributi dall'articolo 1 comma 4 del Dl 16/2014, come chiarito dal MEF con le circolari 1 e 3 DF del 2016), ovvero: richiedere al comune "incompetente" di riversare a quello "competente" le somme indebitamente percepite.
Per quanto riguarda l'eventuale differenza dovuta e non versata per ciascuna annualità, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nella versione "lunghissima" o ultra biennale (per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale vigente (salvo s.m.i).
A tale scopo, si rammenta che i codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello F24 sono:
- 8926 - Addizionale comunale IRPEF (sanzione pecuniaria)
- 1998 - Addizionale comunale IRPEF (interessi)
In caso contrario, sarà l'Agenzia delle Entrate ad accertare il parziale/omesso versamento del tributo, applicando la sanzione del 30%, oltre agli interessi di mora.