Descrizione
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è soggetta a controllo: se da questo emerge un falso, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e può essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.
Cosa può essere certificato:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- stato civile;
- posizione agli effetti degli obblighi militari;
- iscrizioni in albi tenuti/elenchi tenuti dalla P.A.;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge;
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione di aggiornamento o qualifica tecnica;
- situazione dei redditi ed economica, assolvimento degli obblighi contributivi e loro ammontare;
- possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato, di studente, di casalinga e di vivenza a carico;
- qualità di legale rappresentante di persona fisica o giuridica;
- qualità di tutore e curatore;
- iscrizioni ad associazione o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- posizione all'adempimento degli obblighi militari;
- non aver riportato condanne penali;
- dati contenuti nei registri dello stato civile di cui l'interessato è a conoscenza;
- i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado.
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione di firma.