Richiedere l'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio e tende da sole pubblicitarie

  • Servizio attivo

I titolari di attività devono richiedere l’autorizzazione per l’installazione . La domanda deve essere presentata tramite il portale 'Impresa in un Giorno'.

A chi è rivolto

- Titolari di attività commerciali, artigianali o di servizi- Professionisti e imprese che intendono installare mezzi pubblicitari visibili al pubblico

- Titolari di attività commerciali, artigianali o di servizi
- Professionisti e imprese che intendono installare mezzi pubblicitari visibili al pubblico

Come fare

Il titolare dell'attività 60 (sessanta) giorni prima dell’esposizione dalla/e insegna/e d'esercizio, comprese le tende da sole che contengono scritte pubblicitarie, attraverso il portale impresa in un giorno deve presentare domanda, in marca da bollo.    Le tende da sole devono rispettare i disposti dell’art. 63 commi 6 e 7 del vigente Regolamento Edilizio.   Per rendere efficace la conclusione della procedimento, la domanda deve contenere tutto ciò che richiede la procedura sul portale "Impresa in un giorno", oltre ad allegare alla stessa quanto segue: allegati A, B e C debitamente compilati, fleggando le crocette mancanti, che sono le variabili di ogni insegna; dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, da effettuarsi presso lo Sportello Pubblicità e Affissioni dell’A.S.S.P. ubicato in via Via Garibaldi 20 – Cesano Maderno, la quale potrà essere anche cumulativa, ed è riferita alle caratteristiche, alla quantità ed all’ubicazione dei mezzi pubblicitari. La mancata presentazione della stessa, ai sensi dell’art. 10 c. 2 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, rende abusiva qualsiasi forma di pubblicità e pertanto per le stesse, verranno applicati i disposti di cui al comma 4 stesso articolo;  pagamento di €. 25,00 a titolo di diritti di segreteria da effettuarsi attraverso PagoPA sul portale di Impresa in 1 giorno; ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria per l’acquisizione del parere di competenza da parte della Provincia; nullaosta degli Enti in cui la pubblicità è visibile (Comuni contermini, Ferrovia, Parco delle Groane…).

Il titolare dell'attività 60 (sessanta) giorni prima dell’esposizione dalla/e insegna/e d'esercizio, comprese le tende da sole che contengono scritte pubblicitarie, attraverso il portale impresa in un giorno deve presentare domanda, in marca da bollo. 
 
Le tende da sole devono rispettare i disposti dell’art. 63 commi 6 e 7 del vigente Regolamento Edilizio.
 
Per rendere efficace la conclusione della procedimento, la domanda deve contenere tutto ciò che richiede la procedura sul portale "Impresa in un giorno", oltre ad allegare alla stessa quanto segue:
  • allegati A, B e C debitamente compilati, fleggando le crocette mancanti, che sono le variabili di ogni insegna;
  • dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, da effettuarsi presso lo Sportello Pubblicità e Affissioni dell’A.S.S.P. ubicato in via Via Garibaldi 20 – Cesano Maderno, la quale potrà essere anche cumulativa, ed è riferita alle caratteristiche, alla quantità ed all’ubicazione dei mezzi pubblicitari. La mancata presentazione della stessa, ai sensi dell’art. 10 c. 2 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, rende abusiva qualsiasi forma di pubblicità e pertanto per le stesse, verranno applicati i disposti di cui al comma 4 stesso articolo; 
  • pagamento di €. 25,00 a titolo di diritti di segreteria da effettuarsi attraverso PagoPA sul portale di Impresa in 1 giorno;
  • ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria per l’acquisizione del parere di competenza da parte della Provincia;
  • nullaosta degli Enti in cui la pubblicità è visibile (Comuni contermini, Ferrovia, Parco delle Groane…).

Cosa serve

L’installazione delle insegne d’esercizio potrà avvenire solo successivamente alla chiusura positiva dell’istanza caricata sul portale di impresa in un giorno. Alla domanda non dovrà essere pagata la seconda marca da bollo. Si precisa che: qualora il materiale pubblicitario venga installato su fabbricati o all’interno di aree ricadenti in zona di interesse storico ambientale (ISA) o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela del vigente Piano di governo del Territorio, l’istanza dovrà acquisire il parere della Commissione Paesistica;  qualora il materiale pubblicitario sia visibile da Strade Provinciali, l’istanza verrà inoltrata tramite il portale di impresa in un giorno agli enti preposti all’ottenimento del parere di competenza, per gli altri enti il nulla osta deve essere già allegato alla domanda;  il Comune è sollevato da ogni eventuale circostanza conseguente alla posa dei mezzi pubblicitari; ad ogni mezzo pubblicitario deve essere applicata in posizione facilmente visibile la targhetta metallica di identificazione, così come prescritta dall’art. 55 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dall’art. 12 c. 2 del Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni), sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante; soggetto titolare; protocollo dell’istanza e data di presentazione. Per i mezzi pubblicitari, per i quali risulti difficoltosa l'applicazione della suddetta targhetta, è ammesso che i dati sopra indicati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta di cui sopra dovranno essere sostituite ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati. (Nelle piccole TARGHE dovrà essere inciso nella parte inferiore della stessa, esclusivamente il numero del protocollo dell’istanza e la data di presentazione) potrà essere emesso provvedimento di diniego e di rimozione nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’autodichiarazione, fatta salva la possibilità che l’interessato, provveda a conformare l’istanza rispetto alla vigente normativa. ogni domanda che ha ottenuto la chiusura positiva ha validità illimitata e, qualora il soggetto titolare intenda variare il messaggio pubblicitario e/o le caratteristiche di ciò che è stato precedentemente comunicato, il titolare dovrà ripresentare nuova istanza; in caso di voltura della domanda di autorizzazione insegna/e d’esercizio, il titolare dovrà presentare domanda di voltura su Impresa in un Giorno in marca da bollo, allegando copia del precedente titolo autorizzativo, ovvero domanda depositata presso l’ente preposto al suo rilascio; in caso di violazioni alle norme previste dai Regolamenti Comunali, si provvederà ad applicare le sanzioni amministrative, ed a far rimuovere i mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. in caso di dichiarazioni mendaci , l’Amministrazione provvederà a trasmettere alle Autorità competenti l’autodichiarazione per l’applicazione delle sanzioni penali previste dal comma 6 dell’art. 19 della L.241/1990 e s.m.i, nonché quelle previste al capo VI del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000. ogni domanda che ha ottenuto la chiusura positiva, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la pubblicità, può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, di motivata richiesta del Comune, nonché per abuso da parte del titolare o chi per esso.

L’installazione delle insegne d’esercizio potrà avvenire solo successivamente alla chiusura positiva dell’istanza caricata sul portale di impresa in un giorno. Alla domanda non dovrà essere pagata la seconda marca da bollo.


Si precisa che:
  • qualora il materiale pubblicitario venga installato su fabbricati o all’interno di aree ricadenti in zona di interesse storico ambientale (ISA) o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela del vigente Piano di governo del Territorio, l’istanza dovrà acquisire il parere della Commissione Paesistica; 
  • qualora il materiale pubblicitario sia visibile da Strade Provinciali, l’istanza verrà inoltrata tramite il portale di impresa in un giorno agli enti preposti all’ottenimento del parere di competenza, per gli altri enti il nulla osta deve essere già allegato alla domanda; 
  • il Comune è sollevato da ogni eventuale circostanza conseguente alla posa dei mezzi pubblicitari;
  • ad ogni mezzo pubblicitario deve essere applicata in posizione facilmente visibile la targhetta metallica di identificazione, così come prescritta dall’art. 55 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dall’art. 12 c. 2 del Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni), sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante; soggetto titolare; protocollo dell’istanza e data di presentazione. Per i mezzi pubblicitari, per i quali risulti difficoltosa l'applicazione della suddetta targhetta, è ammesso che i dati sopra indicati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta di cui sopra dovranno essere sostituite ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati. (Nelle piccole TARGHE dovrà essere inciso nella parte inferiore della stessa, esclusivamente il numero del protocollo dell’istanza e la data di presentazione)
  • potrà essere emesso provvedimento di diniego e di rimozione nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti prescritti dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’autodichiarazione, fatta salva la possibilità che l’interessato, provveda a conformare l’istanza rispetto alla vigente normativa.
  • ogni domanda che ha ottenuto la chiusura positiva ha validità illimitata e, qualora il soggetto titolare intenda variare il messaggio pubblicitario e/o le caratteristiche di ciò che è stato precedentemente comunicato, il titolare dovrà ripresentare nuova istanza;
  • in caso di voltura della domanda di autorizzazione insegna/e d’esercizio, il titolare dovrà presentare domanda di voltura su Impresa in un Giorno in marca da bollo, allegando copia del precedente titolo autorizzativo, ovvero domanda depositata presso l’ente preposto al suo rilascio;
  • in caso di violazioni alle norme previste dai Regolamenti Comunali, si provvederà ad applicare le sanzioni amministrative, ed a far rimuovere i mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
  • in caso di dichiarazioni mendaci , l’Amministrazione provvederà a trasmettere alle Autorità competenti l’autodichiarazione per l’applicazione delle sanzioni penali previste dal comma 6 dell’art. 19 della L.241/1990 e s.m.i, nonché quelle previste al capo VI del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000.
  • ogni domanda che ha ottenuto la chiusura positiva, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la pubblicità, può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, di motivata richiesta del Comune, nonché per abuso da parte del titolare o chi per esso.

Cosa si ottiene

Autorizzazione all'installazione.

Autorizzazione all'installazione.
Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell’installazione.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

- Marca da bollo (da apporre alla domanda)
- Diritti di segreteria: € 25,00 (PagoPA)
- Spese di istruttoria per pareri esterni (variabili)

Procedure collegate all'esito

Il titolare deve contattare l’A.S.S.P. per presentare la dichiarazione di inizio pubblicità e pagare l’imposta sulla pubblicità.

Sportello Pubblicità e Affissioni – A.S.S.P.
  - Indirizzo: Via Garibaldi 20, Cesano Maderno
  - Orari: dal lunedì al venerdì, 8:30 – 13:00
  - Telefono: 0362/6445205
  - Email: affissioni@assp.it

Servizio online con autenticazione

Casi particolari

  • Le tende da sole senza pubblicità possono essere installate in libera attività rispettando l’art. 63 commi 6 e 7 del vigente Regolamento Edilizio che cita: “c. 6. Il Dirigente competente può autorizzare l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico, quando queste non nuocciono al libero transito e non impediscono la visuale in danno dei vicini.
  • Le tende sono vietate nelle strade prive di marciapiede aperte al transito veicolare. c. 7. Nelle strade fornite di marciapiedi l’aggetto di tali tende deve risultare arretrato di almeno 50 cm rispetto al limite del marciapiede verso strada. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a metri 2.50 dal marciapiede. Sono vietate appendici verticali in frangia, anche in tessuto, che scendono al di sotto di metri 2.50 misurati dal suolo”.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

- Regolamento Edilizio, art. 63 commi 6 e 7
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale
- D.P.R. 495/1992, art. 55
- L. 241/1990, art. 19
- D.P.R. 445/2000

Ultimo aggiornamento: 14 Luglio 2025, 9:52