Albi beneficiari provvidenze

(art. 1 d.p.r. 118/2000) L’art. 43 del D.Lgs. 97/2016 ha abrogato l’obbligo di pubblicazione dell’albo. L’Albo beneficiari di provvidenze economiche è un elenco, di persone …

Data:

12.03.2024

Tempo di lettura:

🕑 1 min

Descrizione

(art. 1 d.p.r. 118/2000)

L’art. 43 del D.Lgs. 97/2016 ha abrogato l’obbligo di pubblicazione dell’albo.

L’Albo beneficiari di provvidenze economiche è un elenco, di persone fisiche e giuridiche che nel corso dell’anno hanno ricevuto da parte del Comune contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, esclusi quelli erogati in via generalizzata oppure secondo disposizioni di legge a titolo previdenziale o di assistenza sociale.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, prevede che il Comune (come gli altri Enti ivi indicati) è tenuto ad istituire l’albo medesimo e ad aggiornarlo annualmente. Il Regolamento medesimo prevede inoltre che l’albo deve poter essere consultato da ogni cittadino e che il Comune (come tutte le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta dell’albo) ne deve assicurare la massima facilità di accesso e pubblicità e deve altresì provvedere all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica.

Pertanto, l’Albo beneficiari di provvidenze economiche viene pubblicato ogni anno all’albo pretorio, all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Cavalese, nella presente sezione dedicata alla “trasparenza amministrativa”.

Ultimo aggiornamento

14.10.2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

inserisci massimo 200 caratteri