Se si rinviene l'amianto, il proprietario dell'edificio deve compilare il modulo NA/1, presente in questa pagina, per l'autonotifica della presenza di manufatti contenenti amianto.
Nel caso di un’impresa o di un luogo di lavoro, il titolare dell'attività, oltre a verificare la presenza dell'amianto e, nel caso, ad aderire al censimento, dovrà assolvere gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre è necessario che si verifichi anche lo stato di conservazione del materiale.Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto che deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
Il proprietario o il responsabile dell'attività, oltre a informare gli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, deve conservare presso la propria sede: la valutazione del suo stato di conservazione che deve essere effettuata e firmata dal tecnico competente;
idonea documentazione da cui risulti il monitoraggio e la manutenzione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto;
la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Quando le condizioni di degrado sono tali da creare rischio per la salute è necessario procedere con la bonifica, contattando: l'ufficio urbanistica del Comune, per la relativa pratica edilizia.
il competente ufficio ASL, per la presentazione del piano di lavoro. La bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione all’ATS di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro.
Inoltre può avvenire secondo tre modalità: rimozione: il materiale contenente amianto viene asportato e avviato alle corrette procedure di smaltimento;
incapsulamento: il materiale viene trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre. Il trattamento ha durata limitata nel tempo e deve essere ripetuto quando perde di efficacia;
confinamento: separazione dell'amianto dai locali abitativi o tramite la sovracopertura (installazione di una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto).È necessario, in questo caso, verificare che la struttura portante possa supportare un carico permanente aggiuntivo.
Se si rinviene l'amianto, il proprietario dell'edificio deve compilare il modulo NA/1, presente in questa pagina, per l'autonotifica della presenza di manufatti contenenti amianto.
Nel caso di un’impresa o di un luogo di lavoro, il titolare dell'attività, oltre a verificare la presenza dell'amianto e, nel caso, ad aderire al censimento, dovrà assolvere gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre è necessario che si verifichi anche lo stato di conservazione del materiale.
Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto che deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
Il proprietario o il responsabile dell'attività, oltre a informare gli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, deve conservare presso la propria sede:
- la valutazione del suo stato di conservazione che deve essere effettuata e firmata dal tecnico competente;
- idonea documentazione da cui risulti il monitoraggio e la manutenzione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto;
- la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.
Quando le condizioni di degrado sono tali da creare rischio per la salute è necessario procedere con la bonifica, contattando:
- l'ufficio urbanistica del Comune, per la relativa pratica edilizia.
- il competente ufficio ASL, per la presentazione del piano di lavoro.
La bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione all’ATS di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro.
Inoltre può avvenire secondo tre modalità:
- rimozione: il materiale contenente amianto viene asportato e avviato alle corrette procedure di smaltimento;
- incapsulamento: il materiale viene trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre. Il trattamento ha durata limitata nel tempo e deve essere ripetuto quando perde di efficacia;
- confinamento: separazione dell'amianto dai locali abitativi o tramite la sovracopertura (installazione di una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto).
È necessario, in questo caso, verificare che la struttura portante possa supportare un carico permanente aggiuntivo.