Notificare la presenza di amianto in un immobile

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Descrizione

L'amianto è un minerale naturale molto comune e molto utilizzato in passato per la sua elevata resistenza al calore. Proprietà e struttura avevano reso l'amianto adatto per molteplici impieghi: dalla meccanica all'alimentare, dal tessile all'edilizia.
Tuttavia, dopo aver accertato la sua nocività per la salute, lo Stato Italiano, con la legge n. 257 del 1992, ne ha vietato l'utilizzo.
Il materiale, infatti, può determinare pericolo per la salute quando comincia a deteriorarsi (per rottura, manipolazione errata o usura) e a disperdere nell'ambiente fibre di amianto.
L'esposizione a queste fibre può provocare:

  • l'asbestosi, consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficoltà di scambio dell'ossigeno tra aria e sangue;
  • il carcinoma polmonare si verifica anche per esposizioni a basse dosi.
    Può essere causata anche da fumo di sigarette, cromo, nichel, materiali radioattivi, altri inquinanti ambientali;
  • il mesotelioma è un tumore raro della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo).


Censimento dell'amianto
La Regione Lombardia, con la legge regionale n. 17 del 2003, ha avviato il censimento di tutte le fonti di amianto che coinvolge tutti gli edifici pubblici, privati e produttivi/commerciali.
Il censimento cerca di definire:

  • dov’è l'amianto;
  • la quantità presente;
  • lo stato di conservazione.

Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili contenenti amianto.

Per questo motivo è necessario stabilire se nell'immobile sia presente o meno:

  • se l'edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non ci sia amianto, siccome il suo utilizzo era già vietato per legge;
  • per gli edifici costruiti prima del 1994 bisogna verificarne la presenza.
    L'amianto, infatti, può essere stato usato in varie parti dell'edificio:
    - per il tetto: molti edifici hanno il tetto costituito da lastre ondulate di colore grigio che sono in "eternit" (dal nome di uno dei maggiori produttori), un materiale conosciuto anche come "cemento-amianto" o "fibrocemento" costituito da cemento e da una ridotta percentuale di amianto;
    - per guarnizioni e isolanti: specie in abitazioni molto vecchie, l'amianto può essere presente anche nelle guarnizioni della caldaia, nelle canne fumarie e nell'isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento e dell'impianto elettrico.
Sei titolare, rappresentante legale o collaboratore di imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali? Clicca qui per saperne di più sul Servizio Gestione Manufatti Amianto (Ge.M.A.).
 

A chi è rivolto

Ai proprietari di immobili 

Ai proprietari di immobili 

Come fare

Se si rinviene l'amianto, il proprietario dell'edificio deve compilare il modulo NA/1, presente in questa pagina, per l'autonotifica della presenza di manufatti contenenti amianto. Nel caso di un’impresa o di un luogo di lavoro, il titolare dell'attività, oltre a verificare la presenza dell'amianto e, nel caso, ad aderire al censimento, dovrà assolvere gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre è necessario che si verifichi anche lo stato di conservazione del materiale.Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto che deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Il proprietario o il responsabile dell'attività, oltre a informare gli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, deve conservare presso la propria sede: la valutazione del suo stato di conservazione che deve essere effettuata e firmata dal tecnico competente; idonea documentazione da cui risulti il monitoraggio e la manutenzione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto; la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Quando le condizioni di degrado sono tali da creare rischio per la salute è necessario procedere con la bonifica, contattando: l'ufficio urbanistica del Comune, per la relativa pratica edilizia. il competente ufficio ASL, per la presentazione del piano di lavoro. La bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione all’ATS di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro. Inoltre può avvenire secondo tre modalità: rimozione: il materiale contenente amianto viene asportato e avviato alle corrette procedure di smaltimento; incapsulamento: il materiale viene trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre. Il trattamento ha durata limitata nel tempo e deve essere ripetuto quando perde di efficacia; confinamento: separazione dell'amianto dai locali abitativi o tramite la sovracopertura (installazione di una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto).È necessario, in questo caso, verificare che la struttura portante possa supportare un carico permanente aggiuntivo.

Se si rinviene l'amianto, il proprietario dell'edificio deve compilare il modulo NA/1, presente in questa pagina, per l'autonotifica della presenza di manufatti contenenti amianto.

Nel caso di un’impresa o di un luogo di lavoro, il titolare dell'attività, oltre a verificare la presenza dell'amianto e, nel caso, ad aderire al censimento, dovrà assolvere gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre è necessario che si verifichi anche lo stato di conservazione del materiale.
Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto che deve essere effettuata da un tecnico abilitato.

Il proprietario o il responsabile dell'attività, oltre a informare gli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, deve conservare presso la propria sede:

  • la valutazione del suo stato di conservazione che deve essere effettuata e firmata dal tecnico competente;
  • idonea documentazione da cui risulti il monitoraggio e la manutenzione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto;
  • la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  • l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.

Quando le condizioni di degrado sono tali da creare rischio per la salute è necessario procedere con la bonifica, contattando:

  • l'ufficio urbanistica del Comune, per la relativa pratica edilizia.
  • il competente ufficio ASL, per la presentazione del piano di lavoro.

La bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione all’ATS di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro.

Inoltre può avvenire secondo tre modalità:

  • rimozione: il materiale contenente amianto viene asportato e avviato alle corrette procedure di smaltimento;
  • incapsulamento: il materiale viene trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre. Il trattamento ha durata limitata nel tempo e deve essere ripetuto quando perde di efficacia;
  • confinamento: separazione dell'amianto dai locali abitativi o tramite la sovracopertura (installazione di una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto).
    È necessario, in questo caso, verificare che la struttura portante possa supportare un carico permanente aggiuntivo.

Cosa serve

I modelli di autonotifica dovranno essere in duplice copia, debitamente compilati e consegnati: personalmente, al protocollo del comune di Cesano Maderno.  tramite raccomandata.  

I modelli di autonotifica dovranno essere in duplice copia, debitamente compilati e consegnati:

  • personalmente, al protocollo del comune di Cesano Maderno. 
  • tramite raccomandata.

 

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

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2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Ulteriori informazioni

Note

Segnalazioni
In caso di manufatti con copertura presumibilmente in amianto il cui aspetto visivo lascia intravedere noncuranza nella manutenzione e nel controllo della proprietà, può essere fatta segnalazione da parte di privati confinanti o dalla vigilanza, in forma scritta e non anonima, utilizzando l’apposito modulo di segnalazione che puoi scaricare dalla sezione "Moduli collegati al Servizio" di questa pagina.
 
Incentivi
Ai sensi del decreto del 06/08/2010 "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare", le tariffe incentivanti riconosciute alle diverse tipologie d'impianto che entrano in funzione dopo il 31 dicembre 2010 prevedono una maggiorazione del 10% per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione di coperture di fibrocemento o comunque contenenti amianto.

Link utili
Per maggiori approfondimenti consulta Regione Lombardia – direzione generale welfare;

Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre 2024, 18:04