Descrizione
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
Hanno diritto alla cittadinanza italiana: · i figli di genitori italiani; · i figli di ignoti che nascono in territorio italiano; · i figli degli apolidi nati su suolo italiano; i figli di stranieri che non seguono la cittadinanza dei genitori per la legge dello stato di appartenenza. La cittadinanza può essere concessa allo straniero nei seguenti casi: · decorso un periodo stabilito di residenza legale sul territorio italiano; · se il coniuge è cittadino italiano: otterrà la cittadinanza decorsi 6 mesi dal matrimonio se residente in Italia, mentre se dovesse essere residente all’estero dopo 3 anni dal matrimonio; · il minore straniero: se viene riconosciuto successivamente alla nascita o viene adottato da italiano; il maggiorenne straniero: se viene riconosciuto successivamente alla nascita. Il maggiorenne straniero adottato da italiano non assume la cittadinanza italiana ma può chiedere al Capo dello Stato la concessione della stessa dopo 5 anni di residenza legale sul nostro territorio. Maggiori e più dettagliate informazioni si possono trovare sul sito della Prefettura di Monza e della Brianza.
Hanno diritto alla cittadinanza italiana:
· i figli di genitori italiani;
· i figli di ignoti che nascono in territorio italiano;
· i figli degli apolidi nati su suolo italiano;
La cittadinanza può essere concessa allo straniero nei seguenti casi:
· decorso un periodo stabilito di residenza legale sul territorio italiano;
· se il coniuge è cittadino italiano: otterrà la cittadinanza decorsi 6 mesi dal matrimonio se residente in Italia, mentre se dovesse essere residente all’estero dopo 3 anni dal matrimonio;
· il minore straniero: se viene riconosciuto successivamente alla nascita o viene adottato da italiano;
La domanda per la cittadinanza deve essere inoltrata al Ministero dell'Interno e presentata: alla Prefettura della provincia di residenza, se la residenza è in Italia; all'autorità diplomatica o consolare, se la residenza è all'estero. Il decreto ministeriale attraverso il quale viene concessa la cittadinanza italiana viene notificato dalla Prefettura all'interessato, il quale ha 6 mesi di tempo per rendere il giuramento dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. L’acquisto della cittadinanza diviene efficace prestando giuramento entro i 6 mesi previsti.
La domanda per la cittadinanza deve essere inoltrata al Ministero dell'Interno e presentata:
Il decreto ministeriale attraverso il quale viene concessa la cittadinanza italiana viene notificato dalla Prefettura all'interessato, il quale ha 6 mesi di tempo per rendere il giuramento dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
L’acquisto della cittadinanza diviene efficace prestando giuramento entro i 6 mesi previsti.
Occorre presentare la domanda per la cittadinanza al Ministero dell'Interno.
Occorre presentare la domanda per la cittadinanza al Ministero dell'Interno.
La cittadinanza italiana, per gli aventi diritto.
La cittadinanza italiana, per gli aventi diritto.
Nel caso specifico di:
· figli degli apolidi nati su suolo italiano: i genitori, inoltrando la richiesta al Ministero dell’Interno, devono dimostrare il loro stato di apolidi;
· figli degli stranieri che non seguono la cittadinanza dei genitori per la legge dello stato di appartenenza: i genitori devono produrre all'ufficiale di stato civile, che ha ricevuto la dichiarazione di nascita, la documentazione rilasciata dal consolato straniero di appartenenza del genitore che attesti l'impossibilità della trasmissione della cittadinanza.
L'ufficiale di stato civile trasmette tale documentazione al Ministero dell'Interno per confermare l'attribuzione della cittadinanza italiana. Se l'accertamento è positivo questo viene trascritto e annotato nell'atto di nascita (tale cittadinanza decorre dalla nascita). Se l'accertamento è negativo viene semplicemente annotato nell'atto di nascita del minore straniero che tale rimane;
Ultimo aggiornamento: 12 Marzo 2025, 12:26