Chi può richiederlo
Hanno diritto alla cittadinanza italiana:
- i figli di genitori italiani;
- i figli di ignoti che nascono in territorio italiano;
- i figli degli apolidi nati su suolo italiano;
- i figli di stranieri che non seguono la cittadinanza dei genitori per la legge dello stato di appartenenza.
La cittadinanza può essere concessa allo straniero nei seguenti casi:
- decorso un periodo stabilito di residenza legale sul territorio italiano;
- se il coniuge è cittadino italiano: otterrà la cittadinanza decorsi 6 mesi dal matrimonio se residente in Italia, mentre se dovesse essere residente all’estero dopo 3 anni dal matrimonio;
- il minore straniero: se viene riconosciuto successivamente alla nascita o viene adottato da italiano;
- il maggiorenne straniero: se viene riconosciuto successivamente alla nascita. Il maggiorenne straniero adottato da italiano non assume la cittadinanza italiana ma può chiedere al Capo dello Stato la concessione della stessa dopo 5 anni di residenza legale sul nostro territorio.
Maggiori e più dettagliate informazioni si possono trovare sul sito della Prefettura di Monza e della Brianza.
Come si richiede
La domanda per la cittadinanza deve essere inoltrata al Ministero dell'Interno e presentata:
- alla Prefettura della provincia di residenza, se la residenza è in Italia;
- all'autorità diplomatica o consolare, se la residenza è all'estero.
Il decreto ministeriale attraverso il quale viene concessa la cittadinanza italiana viene notificato dalla Prefettura all'interessato, il quale ha 6 mesi di tempo per rendere il giuramento dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
L’acquisto della cittadinanza diviene efficace prestando giuramento entro i 6 mesi previsti.
Nel caso specifico di:
- figli degli apolidi nati su suolo italiano: i genitori, inoltrando la richiesta al Ministero dell’Interno, devono dimostrare il loro stato di apolidi;
- figli degli stranieri che non seguono la cittadinanza dei genitori per la legge dello stato di appartenenza: i genitori devono produrre all'ufficiale di stato civile, che ha ricevuto la dichiarazione di nascita, la documentazione rilasciata dal consolato straniero di appartenenza del genitore che attesti l'impossibilità della trasmissione della cittadinanza.
L'ufficiale di stato civile trasmette tale documentazione al Ministero dell'Interno per confermare l'attribuzione della cittadinanza italiana.
Se l'accertamento è positivo questo viene trascritto e annotato nell'atto di nascita (tale cittadinanza decorre dalla nascita). Se l'accertamento è negativo viene semplicemente annotato nell'atto di nascita del minore straniero che tale rimane;
- se il coniuge è cittadino italiano: La domanda di cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura di competenza territoriale se si risiede in Italia, mentre deve essere presentata all'autorità diplomatica consolare se si è all'estero.
Il Ministero dell'Interno ha 2 anni di tempo per respingere la domanda o per emanare il decreto di conferimento della cittadinanza.
Dove rivolgersi
Area /
UO:
Settore Servizi finanziari e demografici
/
UO Demografici
Unità operativa responsabile dell’istruttoria:
uo Stato civile
-
Responsabile del procedimento:
Francesca Spreggiaro
-
Dirigente di riferimento:
Diego Bertinotti
-
Luogo:
Piazza Arese 12, 20811, Cesano Maderno (MB)
Orari:
- lunedì dalle 08:15 alle 12:45
- martedì dalle 14:45 alle 17:45
- mercoledì dalle 08:15 alle 12:45
- giovedì anche dalle 14:45 alle 17:45
- venerdì dalle 08:15 alle 12:45
- sabato dalle 09:00 alle 12:00
-
Telefono:
0362 513401 - 402
-
Email:
statocivile@comune.cesano-maderno.mb.it
-
PEC:
stato.civile@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
Costi e modalità di pagamento
Il giuramento è gratuito.
Tempi
L'acquisizione della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.