Minore non accompagnato
Per MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, solo o accompagnato da adulti diversi dai propri genitori.
Le persone Ucraine di età inferiore agli anni 18 che raggiungono il territorio italiano senza genitori vanno considerate quali “minori stranieri non accompagnati”.
Per i minori stranieri non accompagnati è necessaria la nomina di un TUTORE (ai sensi della Legge n. 47/2017), che acquisisce la rappresentanza legale e può compiere atti ordinari e straordinari a favore del minore (esempio: firmare l’iscrizione scolastica, prestare il consenso per le cure sanitarie ecc.).
I parenti o gli adulti che accolgono i minori possono chiedere di essere nominati tutori. A tal fine è necessaria la compilazione di apposita richiesta da inoltrare al Tribunale per i Minorenni di Milano.
In occasione della presentazione della dichiarazione di presenza presso la Polizia Locale, in caso di minore non accompagnato, verrà fissato un appuntamento all’adulto che accoglie il minore con il Servizio Sociale per raccogliere eventuale disponibilità alla nomina di tutore, con compilazione della dichiarazione.
Il Servizio Sociale provvederà a trasmettere la stessa al Tribunale per i Minorenni di Milano.
Accogliere minori provenienti dalla guerra
Modulo di domanda disponibilità all’accoglienza di minori provenienti dall’Ucraina