IMU - Imposta Municipale Propria - Comune di Cesano Maderno

Guida ai servizi - Comune di Cesano Maderno

IMU - Imposta Municipale Propria

Cos'è

La Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020), all’art. 1 comma 738, ha disposto l’abrogazione della IUC, a decorrere dal primo gennaio 2020, limitatamente alle componenti IMU e TASI, ed ha, altresì, disciplinato la “Nuova IMU” con le disposizioni di cui commi da 739 a 783 del medesimo art.1;

Le nuove disposizioni di legge hanno mantenuto pressoché invariate le previgenti norme che regolano l’applicazione dell’IMU.

L’IMU continua a non essere dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione per le cosiddette “abitazioni di lusso” (categorie catastali A1, A8 e A9). L’esenzione, si applica anche alle relative pertinenze.

A tal proposito, occorre precisare che:

  • per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  • Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

 

Assimilazioni all’abitazione principale

  • È assimilata all’abitazione principale, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • Con regolamento comunale è stata stabilita l’assimilazione ad abitazione principale (quindi esente dall’IMU) per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Sono state mantenute le seguenti agevolazioni:

  • riduzione al 75% dell’IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato ;
  • riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
  • l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • oltre a quello concesso in comodato, il comodante può possedere nello stesso Comune un altro immobile, a condizione che sia adibito a propria abitazione principale e non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia.
Chi può richiederlo

Chi paga l’IMU?

L'imposta è dovuta dai possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi.

Gli immobili soggetti all’imposta sono:

  • i fabbricati
  • le aree fabbricabili
  • i terreni
Come si richiede 

Come si calcola?

L’imposta dovuta si calcola applicando, alla base imponibile di ciascuna delle fattispecie assoggettabili, le aliquote approvate annualmente dal comune.

Qui di seguito si possono trovare le informazioni sulle aliquote e sulle detrazioni IMU per l’anno corrente e per quelli precedenti:

Per il calcolo dell'importo dovuto è possibile utilizzare la procedura di calcolo online (vedi link sotto riportato).


Dove rivolgersi

Area / UO: Area Servizi finanziari e demografici / UO Risorse tributarie

  • Responsabile del procedimento: Enrico Pintaldi
  • Dirigente di riferimento: Diego Bertinotti
  • Luogo:

    Piazza Arese 12, 20811, Cesano Maderno (MB)

  • Telefono: 0362 513533 - 484 - 418 - 412 - 534 - 438
  • Email: risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it
  • PEC: risorse.finanziarie@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
  • Orari:

    Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15.

     

Costi e modalità di pagamento

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato mediante l’utilizzo del mod. F24; la procedura di calcolo di cui sopra produce i relativi mod. F24 precompilati.

I mod. F24 possono essere pagati prezzo gli istituti bancari e gli uffici postali senza costi aggiuntivi; possono inoltre essere pagati mediante l’utilizzo dei servizi di “home-banking

Le scadenze di versamento per l’anno 2023:

  • 16/06/2023: il pagamento della prima rata di acconto pari all’imposta dovuta per il primo semestre
  • 16/12/2023: il pagamento della rata di saldo per la restante imposta dovuta
  • 16/06/2023: nel caso in cui si scegliesse di pagare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione

A decorrere dall’anno d’imposta 2021 l’acconto dell’IMU deve essere calcolato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno precedente, con conseguente conguaglio all’atto del versamento del saldo.

Ravvedimento Operoso

In caso di omesso/parziale versamento dell'IMU dovuta, il contribuente, attraverso l'istituto del  "ravvedimento operoso",  può "sanare" la propria posizione con una consistente riduzione della sanzione prevista.
 
Con modifica introdotta dall’art. 10-bis del D.L. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, il cosiddetto “ravvedimento operoso quinquennale” è stato esteso a tutti i tributi, compresi quelli locali, purché il contribuente si attivi prima che il comune abbia emesso i relativi atti di accertamento;
 
Utilizzando il link "CalcoloIMU" è possibile accedere all'apposita sezione del ravvedimento operoso quinquennale.

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