Chi può richiederlo
I coniugi possono scegliere di separarsi di fronte all'ufficiale di stato civile solo quando:
- non vi siano figli della coppia minorenni;
- non vi siano figli della coppia maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
La separazione con negoziazione assistita da avvocati, invece, è possibile:
- sia in assenza che in presenza di figli minori;
- sia in assenza che in presenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
La riconciliazione può essere richiesta dai coniugi che si erano separati giudizialmente o che avevano omologato la separazione consensuale.
Come si richiede
Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile
La richiesta può essere presentata presso:
- il comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dei dati che viene rilasciato allo sportello di stato civile.
Entrambi i moduli possono essere:
- consegnati all'ufficio di stato civile;
- trasmessi via email.
Ai moduli deve essere allegata la copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile, una volta in possesso di tutti i documenti necessari, stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Entrambi i coniugi, nel giorno prestabilito, dovranno presentarsi con un documento di identità valido per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
- Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di:
- documento di identità valido;
- tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati;
- Nel caso di assistenza da parte di un interprete, siccome gli sposi non conoscono la lingua italiana, questi deve:
- essere munito di documento identificativo valido;
- prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nella data concordata con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti, anche in questa fase, da un interprete.
Separazione e divorzio: trascrizione della negoziazione assistita da avvocati
Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta, tassativamente entro 10 giorni, la documentazione:
- al comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
- al comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
- al comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Nell'ipotesi di mancato invio da parte di almeno uno degli avvocati della documentazione completa e corretta nel termine indicato dalla legge è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria.
Riconciliazione
I coniugi che si erano separati giudizialmente o che avevano omologato la separazione consensuale potranno riconciliarsi con una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile con la quale manifestano la volontà di riconciliarsi.
Viene richiesta presso:
- il comune dove fu celebrato il matrimonio;
- il comune dove il matrimonio fu trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione;
- risulta esclusa la competenza dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza attuale degli sposi, tranne che non coincida con quello della celebrazione o di residenza al momento dell'evento.
Dove rivolgersi
Area /
UO:
Settore Servizi finanziari e demografici
/
UO Demografici
Unità operativa responsabile dell’istruttoria:
uo Stato civile
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Responsabile del procedimento:
Francesca Spreggiaro
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Dirigente di riferimento:
Diego Bertinotti
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Luogo:
Piazza Arese 12, 20811, Cesano Maderno (MB)
Orari:
- lunedì dalle 08:15 alle 12:45
- martedì dalle 14:45 alle 17:45
- mercoledì dalle 08:15 alle 12:45
- giovedì anche dalle 14:45 alle 17:45
- venerdì dalle 08:15 alle 12:45
- sabato dalle 09:00 alle 12:00
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Telefono:
0362 513401 - 402
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Email:
statocivile@comune.cesano-maderno.mb.it
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PEC:
stato.civile@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
Costi e modalità di pagamento
Per la separazione davanti all'ufficiale di stato civile: all'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00;
Per la richiesta di riconciliazione: una marca da bollo da € 16,00;
Per la separazione con negoziazione assistita da avvocati: il servizio è gratuito.
Tempi
Per quanto riguarda la separazione davanti all'ufficiale di stato civile, gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Per la separazione con negoziazione assistita da avvocati, il provvedimento viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’ufficio di stato civile.