Accesso civico
Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 5
L'ente garantisce l'accesso civico a chiunque richieda:
- Accesso civico semplice
documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);
- Accesso civico generalizzato
dati o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).
Tale diritto di accesso è esercitabile nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.
L’ufficio a cui presentare apposita richiesta è l’ufficio relazioni con il pubblico (URP), il quale trasmetterà dette richieste agli uffici competenti.
L’URP provvede, altresì, a redigere ed aggiornare un registro delle richieste di accesso civico semplice ed un registro delle richieste di accesso civico generalizzato.
Il rispetto dei limiti di cui all’art. 5-bis viene valutato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale si pronuncia in merito entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Nei casi di pronuncia favorevole, il comune di Cesano Maderno:
- pubblica nel sito istituzionale l'informazione, il documento o il dato richiesto e contemporaneamente comunica l'indirizzo della pubblicazione al richiedente (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);
- trasmette il dato o il documento al richiedente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).
La richiesta di accesso civico, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, va presentata via PEC o email, allegando il relativo modulo che trovi a fondo pagina.